Il nuovo DPR n. 31/2017 entrato in vigore il 6 aprile riguardo l’autorizzazione
paesaggistica identifica 31 interventi liberi e 42 procedure semplificate. Nell'Allegato A del decreto sono riportati i piccoli interventi che, anche se
realizzati su beni vincolati, rimangono esclusi dal richiedere l’autorizzazione
paesaggistica.
Tra questi lavori, il cui elenco è molto lungo, troviamo:
• quelli per il superamento delle barriere architettoniche;
• il consolidamento statico e il miglioramento della prestazione energetica
• opere indispensabili purché non comportino modifiche sostanziali.
Nell’Allegato B ci sono gli interventi considerati di impatto lieve quali gli
interventi antisismici, di miglioramento energetico, tettoie e porticati.
L'istanza di autorizzazione paesaggistica nel caso di interventi di lieve
entità va anche spedita in modalità telematica, compilando il modello semplificato
dell'Allegato C, corredato da relazione paesaggistica semplificata, e che va
redatta da un tecnico abilitato all’esercizio della professione, secondo
l'Allegato D.
Tra i 31 interventi liberi:
• opere interne che non alterano l’aspetto esteriore degli edifici, anche se
comportano il mutamento della destinazione; d’uso;
• interventi sui prospetti e sulle coperture eseguiti nel rispetto degli
eventuali piani del colore comunali e delle caratteristiche architettoniche e
dei materiali, come rifacimento di intonaci, manutenzione dei balconi, delle
scale esterne, infissi, parapetti, lucernari, lattonerie o comignoli,
integrazione e sostituzione di vetrine o dispositivi di protezione nei negozi.
La modifica o la realizzazione di aperture esterne e finestre a tetto che non
interessano beni vincolati;
• interventi di consolidamento statico degli edifici, l’adeguamento o il
miglioramento a fini antisismici, a condizione che non si modifichino il
volume, l’altezza, i materiali di finitura o di rivestimento;
• interventi per l’eliminazione delle barriere architettoniche, compresa
l’installazione di servoscala e ascensori negli spazi non visibili
dall’esterno;
• installazione di impianti tecnologici non soggette a titoli abilitativi, come
condizionatori e caldaie sui prospetti; secondari;
• installazione di pannelli solari su coperture piane e non visibili
dall’esterno, integrati nelle coperture o in aderenza ai tetti con stessa
inclinazione e orientamento della falda;
• manutenzione e adeguamento degli spazi esterni, di elementi di arredo urbano
eseguite nel rispetto delle caratteristiche morfo-tipologiche, dei materiali e
delle finiture;
• interventi di manutenzione, sostituzione o adeguamento di cancelli e
recinzioni, inserimento di sistemi antintrusione su edifici non vincolati;
• installazione di elementi amovibili, come tende, pedane, elementi
ombreggianti, poste a corredo di attività economiche o turistico-ricettive;
• interventi su impianti idraulici privi di valenza storica, installazione di
serre mobili stagionali senza muratura, palificazioni, pergolati, manufatti per
il ricovero di attrezzi agricoli fino a 5 mq, manutenzione della viabilità
vicinale, installazione di pannelli amovibili a fini turistici, interventi di
ripristino delle attività agricole nelle aree invase da vegetazione arbustiva;
• installazione di tende parasole su terrazze o spazi pertinenziali privati;
• smontaggio e rimontaggio periodico di strutture stagionali già dotate di
autorizzazione paesaggistica;
• fedele ricostruzione di edifici, manufatti e impianti tecnologici distrutti
dopo le calamità naturali, a condizione che sia possibile accertarne la
consistenza preesistente;
• demolizioni e ripristino dei luoghi conseguenti ad abusi edilizi.
Tra i 42 interventi semplificati:
• incrementi di volume fino al 10% e fino a 100mc eseguiti nel rispetto delle
caratteristiche architettoniche, morfo-tipologiche, dei materiali e delle
finiture. Ogni ulteriore incremento eseguito sullo stesso immobile nei cinque
anni successivi alla fine dei lavori sarà sottoposto a procedimento ordinario;
• realizzazione o modifica di aperture esterne o finestre da tetto su beni
vincolati;
• interventi sui prospetti che comportano l’alterazione dell’aspetto esteriore
degli edifici, come riconfigurazione delle aperture esterne, realizzazione di
vetrine, ringhiere, parapetti e balconi, modifica degli intonaci, modifica o
chiusura di balconi e terrazze, realizzazione di scale esterne;
• interventi sulle coperture che comportano l’alterazione dell’aspetto
esteriore degli edifici, come rifacimento del manto del tetto con materiali
diversi, modifica delle coperture per l’installazione di impianti tecnologici,
modifica dell’inclinazione delle falde, realizzazione di lastrici solari,
terrazze a tasca, finestre a tetto, lucernari, abbaini, inserimento di canne
fumarie e comignoli;
• interventi di adeguamento alla normativa antisismica o per il risparmio
energetico che comportano innovazioni delle caratteristiche morfotipologiche,
dei materiali di finitura e dei rivestimenti;
• interventi per il superamento delle barriere architettoniche con
realizzazione di rampe per il superamento di dislivelli maggiori di 60
centimetri, ascensori esterni e manufatti visibili dall’esterno che alterano la
sagoma dell’edificio;
• installazione di pannelli solari, in aderenza e con stessa inclinazione e
orientamento della falda, su edifici situati in parchi, complessi di valore
estetico e centri storici; installazione di pannelli solari su coperture piane
visibili dall’esterno;
• adeguamento della viabilità, ad esempio sistemazione di rotatorie,
riconfigurazione degli incroci stradali, realizzazione di banchine, pensiline,
marciapiedi, percorsi ciclabili, parcheggi a raso;
• interventi nelle aree di pertinenza degli edifici vincolati, ad esempio adeguamento
degli spazi pavimentati, realizzazione di camminamenti che non incidano sulla
morfologia del terreno, demolizione senza ricostruzione di volumi tecnici e
altri manufatti senza nessuna valenza architettonica, installazione di serre
finoo a 20 mq;
• demolizione senza ricostruzione di edifici privi di interesse storico;
• realizzazione di tettoie, porticati, chioschi da giardino di natura
permanente aperti su più lati e con superficie fino a 30 mq; realizzazione di
manufatti accessori o volumi tecnici con volume fuori terra fino a 30 mc;
• verande funzionali alle attività commerciali, installazione di manufatti
amovibili non stagionali, prima collocazione di manufatti amovibili stagionali;
• demolizione e ricostruzione di edifici e impianti tecnologici con stessa
volumetria, sagoma e area di sedime. Sono esclusi gli edifici di non comune
bellezza e memoria storica indicati nell’articolo 136, coma 1, lettere a) e b)
del Dlgs 42/2004.
Per il resto.
Oltre agli interventi di lieve entità indicati nell'Allegato B, il decreto
tocca le istanze di rinnovo di autorizzazioni paesaggistiche scadute da non più
di un anno a condizione che il progetto risulti conforme a quanto autorizzato
in precedenza. Caso contrario, se nell'istanza di rinnovo siano presenti variazioni
progettuali che comportino interventi di grande entità, si applica il
procedimento autorizzatorio ordinario.
Conferenza di servizi.
Secondo il Consiglio di Stato e le Commissioni parlamentari, non si indice
conferenza di servizi nel caso di realizzazione dl’intervento nei casi in cui,
quando oltre all’autorizzazione paesaggistica semplificata, non sono necessari
altri titoli abilitativi nei casi in cui sono previsti: la Segnalazione
certificata di inizio attività (Scia); la Comunicazione di inizio lavori
asseverata (Cila).
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