Consenso informato,
rispetto pieno delle volontà espresse dal paziente in previsione di una futura
incapacità di auto-determinarsi e spazio a una pianificazione condivisa delle
cure in caso di malattie caratterizzate da una evoluzione debilitante.
Sono questi i punti
cardine del testo unico sul biotestamento approvato in prima
lettura la scorsa settimana dalla Camera dei Deputati, ed ora atteso al vaglio
del Senato.
Il provvedimento, con
primo firmatario il deputato del movimento 5 stelle Matteo Mantero, accoglie
diverse proposte di legge ed è stato all’esame della Commissione affari
sociali, che ha designato come relatrice per la maggioranza Donata Lenzi, del
Pd, e come relatore per la minoranza Raffaele Calabrò di Area Popolare.
Il nocciolo del
provvedimento è contenuto nell'articolo 3 che introduce la facoltà per il
paziente di enunciare le disposizioni anticipate di trattamento
(DAT) con le quali fornire ai medici e ai propri familiari, in linea
di massima, i propri orientamenti sul “fine vita” nell’ipotesi in cui
sopravvenga una perdita irreversibile della capacità di intendere e di volere. Queste
vengono definite come l’atto in cui ogni persona maggiorenne e capace
di intendere e di volere può, in previsione di una eventuale futura
incapacità di autodeterminarsi, esprimere le proprie convinzioni
e preferenze in materia di trattamenti sanitari, nonché il consenso
o il rifiuto rispetto a scelte diagnostiche o terapeutiche e a singoli
trattamenti sanitari, ivi comprese le pratiche di nutrizione e idratazione
artificiali. Unica limitazione: il paziente non può esigere trattamenti
sanitari contrari a norme di legge, alla deontologia professionale o alle buone
pratiche clinico-assistenziali.
Il dichiarante può
anche indicare una persona di fiducia – fiduciario – che ne
faccia le veci e lo rappresenti nelle relazioni con il medico e le strutture
sanitarie che deve essere nominato dal dichiarante al momento della
sottoscrizione delle DAT stesse. Il medico è tenuto al rispetto delle
DAT che possono essere disattese in tutto o
in parte dal medico stesso, in accordo con il fiduciario, solo
quando sussistano terapie non prevedibili all’atto della sottoscrizione delle
DAT capaci di assicurare possibilità di miglioramento delle condizioni di vita.
In caso di contrasto tra fiduciario e medico è previsto l’intervento del
giudice tutelare.
Medico obbligo al
rispetto della volontà del paziente
Il medico sarà obbligato
a rispettare la volontà espressa dal paziente e la conseguente
esenzione da ogni eventuale responsabilità civile e penale.
Circa la forma
con cui vengono espresse le DAT viene stabilito che esse debbano
essere redatte per atto pubblico, o per scrittura privata, e sono
esenti dall’obbligo di registrazione, dall’imposta di bollo, e da qualsiasi
altro tributo, imposta, diritto e tassa.
Qualora le condizioni
fisiche del paziente non consentano di utilizzare la forma scritta, le DAT
possono essere espresse anche attraverso videoregistrazione o dispositivi che
consentano alla persona con disabilità di comunicare.
Con le stesse
forme, in qualsiasi momento, può avvenire il rinnovo,
la modifica o la revoca delle DAT.
Ci sarà, inoltre, la
possibilità di definire, e di fissare in un atto, rispetto all’evolversi
delle conseguenze di una patologia cronica ed invalidante o caratterizzata da
inarrestabile evoluzione con prognosi infausta, una pianificazione
delle cure condivisa tra il paziente ed il medico, alla quale il
medico è tenuto ad attenersi qualora il paziente venga a trovarsi
nella condizione di non poter esprimere il proprio consenso o in una condizione
di incapacità.
Il consenso informato ed il divieto di accanimento terapeutico
Il provvedimento
apporta anche altri rilevanti novità, a cominciare dall’obbligo del consenso
del paziente prima della somministrazione della terapia.
Nessun trattamento
sanitario può essere, infatti, iniziato o proseguito se privo del
consenso libero e informato della persona interessata. In particolare
spetta ad ogni persona maggiorenne e capace di intendere e di volere il diritto
di rifiutare qualsiasi accertamento diagnostico o trattamento sanitario
indicato dal medico per la sua patologia – o singoli atti del trattamento
stesso -, nonché quello di revocare in qualsiasi momento il consenso prestato,
anche quando la revoca comporti l’interruzione del trattamento, ivi comprese la
nutrizione e l’idratazione artificiali. Il rifiuto o la rinuncia al trattamento
sanitario non possono, tuttavia, comportare l’abbandono terapeutico.
Ma prima di dar voce
alla propria scelta, il malato deve essere informato circa le proprie
condizioni di salute, sulla diagnosi, la prognosi; i benefici ed i rischi
degli accertamenti diagnostici e dei trattamenti sanitari indicati e le
possibili alternative, le conseguenze dell’eventuale rifiuto del trattamento
sanitario e dell’accertamento diagnostico o della rinuncia ai medesimi. Quanto
alle modalità di espressione del consenso – che in qualsiasi
forma sia espresso viene inserito nella cartella clinica e nel fascicolo
elettronico – viene stabilito che sia espresso in forma scritta ovvero,
qualora le condizioni fisiche del paziente non consentano di rispettare
quest’ultima, attraverso videoregistrazione o dispositivi che
consentano alla persona con disabilità di comunicare.
Le regole del
provvedimento in questione sono da applicare sia in strutture sanitarie pubbliche
che in quelle private.
Nessun commento:
Posta un commento