Con la legge 112/2016 sul cosiddetto "dopo di noi" è stata introdotta
per la prima volta una specifica forma di sostegno all'inclusione sociale,
volta ad assicurare ai soggetti con disabilità grave la cura, l'assistenza e la
protezione, anche in seguito alla morte di genitori o familiari.
Aspetti salienti della legge sono la previsione di programmi di intervento per
impedire l'isolamento delle persone disabili (anche attraverso l'utilizzo di
immobili in grado di riprodurre le condizioni abitative e relazionali della
casa familiare), nonché le disposizioni di carattere fiscale che favoriscono la
protezione e la segregazione del patrimonio finalizzato al sostegno della
persona disabile per l'intero arco della sua vita.
L'articolo 6 della legge 112/2016 richiama espressamente l'istituto giuridico
del trust, i vincoli di destinazione di cui all'articolo 2645-ter del Codice
civile e i fondi speciali costituiti mediante contratti di affidamento
fiduciario, al fine di segregare beni e diritti a favore della persona
disabile, con una serie di esenzioni fiscali condizionate al rispetto di alcune
garanzie volte ad assicurare una effettiva destinazione del patrimonio
all'assistenza del disabile.
A tale scopo è prevista la stipula di un atto pubblico in cui si dovranno
individuare i soggetti beneficiari, le loro funzionalità, bisogni e necessità
assistenziali, nonché il soggetto chiamato a gestire i beni vincolati,
regolandone specificamente gli obblighi e le modalità di rendicontazione.
Il
gestore potrà assumere anche veste collegiale e, all'occorrenza, potranno
essere designate per questo ufficio non solo persone fisiche, ma anche persone
giuridiche (società fiduciarie o enti del terzo settore).
Il controllo dell'attività
del gestore spetta ad un terzo soggetto, il cosiddetto "guardiano",
che vigilerà sul corretto adempimento delle finalità indicate nell'atto.
Mentre il beneficiario esclusivo del patrimonio segregato dovrà essere
necessariamente il soggetto disabile, la figura del disponente dei beni in
favore di quest'ultimo, potrà essere assunta da un genitore, un parente o uno o
più soggetti terzi (anche enti o persone giuridiche).
Ne consegue che qualunque
soggetto interessato potrà stipulare uno degli atti in esame a favore di
soggetti con disabilità grave, da individuare specificamente. La norma sembra
ammettere anche la stipula di un atto con pluralità di disponenti e/o a favore
di un certo numero di beneficiari.
Si pensi al caso di più famiglie che
scelgano di stipulare un atto unitario, per assicurare ai propri cari una
tutela più completa di quella che ciascun nucleo potrebbe allestire solo con le
proprie forze.
L'atto dovrà indicare un termine finale che coincide con la morte della persona
con disabilità e, qualora i beneficiari siano due o più, appare sensato
ritenere che il vincolo possa sussistere finché almeno uno di essi sia ancora
in vita.
L'atto deve, infine, stabilire la destinazione finale del patrimonio
vincolato che, a seconda dei casi, potrà essere nuovamente attribuito al
disponente, ovvero ad un familiare o a soggetti terzi, non necessariamente
legati da vincoli familiari con la persona disabile.
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