Parlare di una vera «rivoluzione culturale sulla disabilità», come è stato
fatto per una recente Legge Regionale della Toscana, porterebbe ad aspettarsi
significative novità.
E invece, esaminando quella norma, si nota che essa non
introduce nuovi servizi, non semplifica di fatto la precedente stratificazione
legislativa, né prevede impegni di spesa, salvo che per un Centro Regionale per
l’Accessibilità, il cui ruolo resta tutto da capire.
Più che di “rivoluzione”, sarebbe stato più onesto parlare di riordino. Che
sia stato un difetto di comunicazione?».
Negli anni scorsi la Regione Toscana aveva lavorato alla definizione di un
Testo unico della normativa regionale sulle politiche per le persone con
disabilità, e tuttavia esso non è mai stato approvato e, in tutta onestà, se ne
sono anche perse le tracce.
Rimane il fatto che la normativa regionale toscana
in tema di disabilità si è concretizzata in centinaia di disposizioni di
diversa natura giuridica (legislativa e amministrativa), stratificatesi negli
anni, rendendo piuttosto complesso sia alle persone comuni, ed in primo luogo
alle stesse persone con disabilità, orientarsi nei meandri della stessa, sia
alla Regione stessa impostare politiche di lungo corso.
Con la recente Legge Regionale 60/17 del 18 ottobre scorso (Disposizioni
generali sui diritti e le politiche per le persone con disabilità), il
Consiglio Regionale Toscano ha tentato di rispondere «all'esigenza di inserire
in un sistema organico le disposizioni per la tutela dei diritti della persona
con disabilità», e di fornire «uno strumento di riordino e di miglioramento
della normativa regionale», come si può leggere nel Preambolo della norma.
Non
sono stati introdotti, quindi, nuovi servizi, né si può parlare di una reale
semplificazione rispetto alla stratificazione normativa di cui si è detto, e
che permane per lo più inalterata, ma solo di un riordino, ossia di
un’esposizione sequenziale dell’esistente.
Sotto il profilo linguistico, si prevede (articolo 2) che nelle Leggi, nei
Regolamenti e negli Atti Amministrativi si utilizzino esclusivamente i termini
«disabilità» e «persona con disabilità».
In tema poi di accertamento sanitario della disabilità, è prevista una
semplificazione delle procedure.
E ancora, sono disciplinati i seguenti aspetti: progetti per le persone con
disabilità; accessibilità; mobilità; disposizioni in materia di istruzione
formazione e lavoro; partecipazione alla cultura e allo sport; organismi per la
partecipazione.
L’unica novità per la quale si parla di una copertura di spesa sembrerebbe
essere l’istituzione, a decorrere dal 1° gennaio 2018, del «Centro Regionale
per l’Accessibilità», che stando all’articolo 27 della norma, dovrà svolgerà «funzioni
di supporto alle direzioni regionali per il coordinamento e l’attuazione delle
politiche regionali in tema di disabilità; informazione e consulenza in materia
di accessibilità e barriere architettoniche, in particolare per l’adattamento
domestico e il supporto all’autonomia; monitoraggio delle iniziative e dei
progetti in tema di accessibilità a nuove tecnologie; collaborazione alla
gestione e aggiornamento del portale regionale sulla disabilità; consulenza
agli operatori pubblici coinvolti nei percorsi dedicati alle persone con
disabilità; promozione di iniziative sul territorio regionale per una reale
diffusione della cultura dell’accessibilità e per l’inclusione delle persone
con disabilità». Per realizzarlo, la Regione ha previsto lo stanziamento di
150.000 euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019 (articolo 29).
Qui, tuttavia, è difficile capire in cosa questo Centro Regionale per
l’Accessibilità differirebbe dal CRID, il Centro Regionale di Informazione e
Documentazione per l’Accessibilità, nato nel 2008 e che a quel che ci risulta,
è tuttora operativo.
L’articolo 10 stabilisce poi che attraverso il «progetto di vita», è assicurata
«la realizzazione della massima vita indipendente possibile»; a tal fine
prevede «la definizione di specifici interventi, ivi compresi eventuali
contributi finalizzati all'assistenza indiretta, interventi domiciliari e altri
servizi a tale scopo finalizzati».
In questo caso sorprende, e un po’ preoccupa, che tra gli interventi non sia
esplicitamente menzionata l’assistenza personale autogestita dalle stesse
persone con disabilità attraverso l’impiego di assistenti personali retribuiti,
giacché questa modalità di erogazione dell’assistenza è considerata da molte
persone con disabilità l’unica in grado di assicurare un’effettiva libertà di
autodeterminazione.
Il testo, va detto, contiene anche una serie di “buoni propositi”.
Ad esempio,
l’articolo 17 stabilisce che «per favorire l’esercizio del diritto di libera
circolazione su gomma, ferro, fune e marittima, per le persone con disabilità,
la Regione promuove azioni volte a favorire la possibilità di utilizzo dei
vettori di trasporto passeggeri da parte delle suddette persone senza
preavviso».
Nel secondo comma dell’articolo 19, quindi, la Regione si impegna a promuovere «l’attivazione
di progetti di formazione specifica per le persone con disabilità finalizzati a
favorirne l’inserimento nel mondo del lavoro».
Ma l’impressione è che si tratti, appunto, solo di “buoni propositi”, per
realizzare i quali non è esplicitato alcun impegno di spesa.
Viene pertanto da dire che forse su questa Legge c’è stato un difetto di
comunicazione.
Su «Toscana Notizie», ad esempio, in una news del 13 ottobre, si
è parlato addirittura di «una rivoluzione culturale», espressione, questa, che,
innegabilmente, porterebbe ad attendersi significative novità.
Poi, però, a
leggere quale sarebbe la “rivoluzione” introdotta dal nuovo testo normativo, si
scopre che in Regione avrebbero capito che le parole chiave per disciplinare la
materia sono «persona, diritto alla vita indipendente, accessibilità», che i
servizi «non si interromperanno più superati i 65 anni d’età e non si
attiveranno più solo al compimento dei diciotto anni» e che la Legge «per la
prima volta affronta l’intera questione delle politiche della disabilita: i
diritti alla salute, allo studio e al lavoro, ma anche alla cultura e allo
sport».
A ben guardare, si tratta di concetti che sono già stati tutti enunciati sin
dal 2006 nella Convenzione ONU sui Diritti delle Persone con Disabilità (che da
quasi nove anni è la Legge dello Stato Italiano 18/09).
La stessa idea di riunire in un unico testo organico tutte le disposizioni
inerenti le persone con disabilità trova un importante precedente a livello
nazionale, segnatamente nella Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione
sociale e i diritti delle persone handicappate, comunemente nota come Legge
104, approvata il 5 febbraio 1992, pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 17
febbraio di quello stesso anno e ancora vigente.
Probabilmente, quindi, invece che di “rivoluzione”, sarebbe stato più onesto
limitarsi a parlare di riordino.
Cliccando sul seguente link, potrete visionare una delle tante azioni che l'Associazione "Contro le Barriere" svolge per sensibilizzare la cittadinanza ed indurre gli Enti pubblici e/o privati a rispettare le leggi che tutelano le persone con disabilità:
Nessun commento:
Posta un commento