mercoledì 20 dicembre 2017

Si può sfrattare da un appartamento in affitto una persona con disabilità?




Cosa prevede la legge in merito agli sfratti di inquilini con disabilità? 


Sono previste particolari deroghe alla procedura di rilascio?

Sgomberiamo subito il campo: non è prevista una deroga particolare per il soggetto con disabilità (in giurisprudenza c'è poco, in quanto esistono soltanto ordinanze di sospensioni che riguardano un insieme di condizioni, tra cui la disabilità) ma ci sono alcune cose da sapere al riguardo, che tutelano questa categoria di inquilini. 

I TIPI DI SFRATTO.

E’ importante innanzitutto ricordare come, per quanto riguarda lo sfratto, l’ordinamento giuridico italiano determina 4 tipi di procedure di rilascio immobile:
a) per finita locazione: allo scadere del contratto di locazione; 
b) per necessità: si verifica quando il proprietario intende riutilizzare l'alloggio o effettuare lavori previsti dalla legge; 
c) per morosità: nei casi di protratto mancato pagamento del canone di affitto e/o delle quote condominiali;
d) esecutivo, quando l'inquilino si rifiuta di consegnare le chiavi dell'immobile.


Si premette che la presenza di invalidi, anziani, disabili o portatori di handicap all'interno dell’appartamento in affitto, generalmente, non comporta deroghe alla disciplina sugli sfratti.

OPPORSI ALLA PROCEDURA DI SFRATTO.

In linea generale l’inquilino - qualunque inquilino - può opporsi alla procedura esecutiva, come una richiesta giudiziale di sfratto, chiedendo al Giudice Istruttore una proroga, se in possesso dei requisiti previsti ai sensi dell’art. 6 della legge 431 del 1998, e della LEGGE 8 febbraio 2007, n. 9 “Interventi per la riduzione del disagio abitativo per particolari categorie sociali” (ultra 65enni, basso reddito, ecc.). 

Tra i requisiti presi in considerazione nelle molteplici cause giudiziali relativamente alle procedure esecutive di sfratto vi è la condizione oggettiva di un soggetto residente con disabilità. 

Sarà però sempre il Giudice a stabilire se accogliere o meno la richiesta. 

SOSPENSIONE DELLO SFRATTO E DISABILITA’.
Il Governo italiano ha però posto attenzione al problema in misura decisa, soltanto ed esclusivamente sino al Decreto Milleproroghe 2011, in cui si disponevano interventi a favore delle categorie disagiate, relativamente alle richieste di sfratto, sino al 30 giugno 2012. 


Da tale data sono seguite soltanto proroghe temporanee (si vede Decreto Milleproroghe 2015), senza disposizioni certe, valutando esclusivamente in primis il bilancio statale gravante sulle misure economiche. 

LE CONDIZIONI ECONOMICHE.
I provvedimenti legislativi che si sono seguiti nel tempo, hanno determinato una nota di difesa e sostegno (anche se in presenza di altri requisiti) ai soggetti disabili, facendo credere che si potesse arrivare ad una norma certa e trasparente sul tema degli sfratti. 
In tal senso, è opportuno ribadire come il creditore, a seguito di tali provvedimenti, non poteva avanzare la richiesta di sfratto al soggetto disabile, sempre in presenza di dette condizioni (in via stragiudiziale a seguito di rilascio immobile, il soggetto disabile dovrebbe attestare la malattia, con stato di famiglia e reddito). 
Ulteriormente, si sottolinea, come certamente la condizione reddituale diventa essenziale nei procedimenti esecutivi, in quanto costituisce risorsa secondaria e affidabile per poter sostenere le difficoltà allo “sfrattato”. 
Soprattutto in presenza di morosità o finita locazione, diventa una difesa importante tale da poter rinviare la decisione giudiziale di parecchi mesi. 
DIRITTO A SISTEMAZIONE ADEGUATA.
Si evidenzia inoltre come motivo di difesa in sede di opposizione sia anche la situazione oggettiva in cui il soggetto disabile vive; i correttivi mobiliari, con contestuali accorgimenti tecnici pratici dell’immobile in uso al soggetto disabile, devono essere importanti e fondamentali nella possibile ricerca di altro immobile, tale da non pregiudicare un diritto alla salute e quell’abbattimento delle barriere architettoniche tali da limitare la mobilità. 
Al soggetto disabile sfrattato, deve essere data la possibilità di trovare una sistemazione adeguata alle sue condizioni di malattia.

HANDICAP GRAVE E DIRITTO A RESTARE IN CASA.
Un esempio specifico della situazione suesposta, lo ricaviamo dal Tribunale di Civitavecchia.
In data 26 giugno 2010 la relazione medica di parte, attestava ad un soggetto una grave esperienza depressiva a rischio di suicidio, e lo sfratto poteva aggravare le sue già tenui capacità di ripresa. 
Il possibile giovamento della permanenza nella sua abitazione e dall'attività rurale che svolgeva quotidianamente in tale luogo, era fondamentale per la sua salute fisica ma soprattutto psichica, data la potenzialità di suicidio in un futuro trasferimento. 
Orbene, grazie al decreto-legge n. 225 del 2010 (cosiddetto milleproroghe), nelle more delle procedure di notifica, il soggetto disabile è riuscito faticosamente a rimanere nell'abitazione, e tale motivo di difesa che riguardava un peggioramento delle condizioni di salute a causa di un futuro trasferimento, ha fatto sì che il Giudice sospendesse l’esecuzione.

A tal proposito, appare utile richiamare, per quanto attiene la categoria della persona con handicap grave, la legge 5 febbraio 1992, n.104 (legge quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti sociali) nella quale viene indicato che la situazione di handicap assume connotazione di gravità qualora la minorazione fisica, psichica o sensoriale, singola o plurima, abbia ridotto l’autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione. 
Ai fini della dimostrazione della sussistenza della condizione di handicap grave, deve essere consegnata all'ufficiale giudiziario (in procedimento esecutivo di sfratto) copia conforme della certificazione rilasciata dalle commissioni mediche istituite presso le aziende sanitarie locali ai sensi dell’articolo 4 della citata legge n. 104/92.


In questi anni altri provvedimenti ministeriali sono stati emessi finalizzati a proroghe; purtroppo non è mai stata condotta una regolamentazione autonoma del problema, con una soluzione automatica, e un blocco automatico a monte della procedura esecutiva. 
Infatti come sancito da numerose sentenze del Giudice dell’Esecuzione di tribunali importanti, veniva disposta una sospensione soltanto ed esclusivamente in sede di opposizione giudiziale così come previsto dall' art. 615 del codice di procedura civile. 
Conseguentemente, l'ufficiale giudiziario poteva sospendere lo sfratto solo a seguito di un provvedimento in questo senso del giudice. 

Il presente articolo è tratto dalle une delle tante risposte fornite on line e gratuitamente dall'Avv. Roberto Colicchia ad una domanda ricevuta in merito.





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