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Dopo anni di attesa è arrivato a compimento il lungo iter che ha portato ai
nuovi Lea, (i Livelli Essenziali di
Assistenza) il cui decreto è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale. Il
documento è quello di cui già vi avevamo parlato, firmato ancora lo scorso 12
gennaio dal premier Paolo Gentiloni, che contiene novità rispetto alle
prestazioni garantite dal Sistema Sanitario Nazionale, con alcune nuove
introduzioni, come la fecondazione assistita eterologa ed omologa, i nuovi
vaccini, lo screening neonatale, l'esenzione dal ticket per endometriosi, i
trattamenti per la celiachia e l'aggiornamento dell'elenco delle malattie rare,
oltre a novità sul trattamento dell'autismo.
Inoltre alcune patologie sono state trasferite dall'elenco
delle malattie rare a quello delle malattie croniche, come per la sindrome di
Down.
Da notare che anche se il provvedimento è pubblicato in
Gazzetta, c’è da attendere una serie di altre scadenze.
IL NUOVO
NOMENCLATORE. Nei nuovi Lea, come dicevamo, sono incluse anche novità
riguardanti l’assistenza protesica e gli ausili per disabili (Art.17).
In particolare, viene messo mano al Nomenclatore Tariffario
delle protesi e degli ausili (l’allegato
5), che contiene gli elenchi delle prestazioni e delle tipologie di
dispositivi, inclusi i dispositivi provvisori, temporanei e di riserva
erogabili dal Servizio sanitario nazionale (di
cui all'art. 18, commi 2 e 3,).
Come avevamo già avuto modo di indicarvi, il nuovo Nomenclatore
è ora così suddiviso:
a) elenco 1 con le protesi e le ortesi costruite o allestite
su misura da un professionista abilitato all'esercizio della specifica professione
sanitaria o arte sanitaria ausiliaria, gli aggiuntivi e le prestazioni di
manutenzione, riparazione, adattamento o sostituzione di componenti di ciascuna
protesi o ortesi;
b) elenco 2 A con gli ausili tecnologici di fabbricazione
continua o di serie che, a garanzia della corretta utilizzazione da parte
dell'assistito in condizioni di sicurezza, devono essere applicati dal professionista
sanitario abilitato;
c) elenco 2 B con gli ausili tecnologici di fabbricazione
continua o di serie, pronti per l'uso, che non richiedono l'applicazione da
parte del professionista sanitario abilitato.
Come previsto dal precedente Nomenclatore, l'eventuale differenza tra la tariffa o il prezzo assunto a carico dall'azienda sanitaria locale per il corrispondente dispositivo incluso negli elenchi ed il prezzo del dispositivo fornito rimane a carico dell'assistito.
Come previsto dal precedente Nomenclatore, l'eventuale differenza tra la tariffa o il prezzo assunto a carico dall'azienda sanitaria locale per il corrispondente dispositivo incluso negli elenchi ed il prezzo del dispositivo fornito rimane a carico dell'assistito.
Allo stesso modo,rimane a carico dell'assistito l'onere di
tutte le prestazioni professionali correlate alle modifiche richieste o alle
caratteristiche peculiari del dispositivo fornito. (Art. 5)
NOVITA’
AUSILI.
Come avevamo anticipato, tra le novità che riguardano gli ausili,
l’introduzione a nomenclatore delle unità di propulsione per carrozzine,
ovvero: uniciclo, sistema ausiliario di propulsione per carrozzine manuali (con sostituzione delle ruote),
moltiplicatore di spinta elettrico per carrozzine manuali (con sostituzione delle ruote), kit di motorizzazione universale per
carrozzine, inseriti come classe codice 12.24.09 sotto la classe 12.23
carrozzine a motore elettrico dell’elenco 2b (AUSILI DI SERIE pronti per
l'uso).
Nell'elenco 2A (AUSILI DI SERIE), alla classe 12.22 ("Ausili per la mobilità personale")
troviamo anche le carrozzine superleggere ad auto spinta a telaio rigido o
pieghevole dotate di:
a) il sistema di seduta con sedile e schienale (entrambi in materiale lavabile),
spondine, appoggiagambe e appoggiapiedi (normalmente
ribaltabili e sempre regolabili in altezza);
b) il sistema di mobilità comprendente i dispositivi per la spinta manuale;
c) le ruote grandi se il diametro > 500 mm, piccole se il diametro < 200 mm, posteriori fisse ed estraibili [asse di rotazione vincolato al telaio anche se regolabile in varie posizioni]; anteriori piroettanti; ruote di transito per passaggi stretti; ruotine anti-ribaltamento.
E’ aggiunto che particolarmente importante è la precisione nella regolazione della larghezza del sedile che dovrà poter offrire varie possibilità di scelta negli abituali range in uso.
b) il sistema di mobilità comprendente i dispositivi per la spinta manuale;
c) le ruote grandi se il diametro > 500 mm, piccole se il diametro < 200 mm, posteriori fisse ed estraibili [asse di rotazione vincolato al telaio anche se regolabile in varie posizioni]; anteriori piroettanti; ruote di transito per passaggi stretti; ruotine anti-ribaltamento.
E’ aggiunto che particolarmente importante è la precisione nella regolazione della larghezza del sedile che dovrà poter offrire varie possibilità di scelta negli abituali range in uso.
La carrozzina deve essere compatibile con l'ambiente in cui
deve essere utilizzata (rispetto a porte,
spazi di passaggio e di rotazione, arredamento, pendenze, ecc.) e il
fornitore dovrà assicurare il perfetto assemblaggio della carrozzina, regolarne
l'assetto in modo accurato secondo le indicazioni della prescrizione e
garantire ogni istruzione tale da assicurare che l'assistito sia in grado di
curarne l'ordinaria manutenzi one.
MODALITA’ DI EROGAZIONE. Anche per le modalità di erogazione si registrano poche novità rispetto alla precedente procedura, che nel presente decreto viene indicata nell’allegato 12, art. 1 e seguenti, e prevede le seguenti fasi:
MODALITA’ DI EROGAZIONE. Anche per le modalità di erogazione si registrano poche novità rispetto alla precedente procedura, che nel presente decreto viene indicata nell’allegato 12, art. 1 e seguenti, e prevede le seguenti fasi:
1. formulazione del piano riabilitativo-assistenziale
individuale formulato dal medico specialista in collaborazione con l’equipe
multidisciplinare sulla base delle esigenze espresse dall’assistito. Le regioni
possono prevedere l’istituzione di elenchi regionali o aziendali dei medici
prescrittori che siano in possesso di competenze per la prescrizione di protesi,
ortesi e ausili tecnologici
2. prescrizione, del medico specialista, effettuata sul
ricettario standardizzato del Servizio sanitario nazionale. Le regioni possono
individuare le modalità con le quali è consentita ai medici di medicina
generale, ai pediatri di libera scelta o ai medici dei servizi territoriali la
prescrizione di alcuni ausili di serie inclusi nell’elenco 2B del nomenclatore.
Anche manutenzione, riparazione, adattamento o sostituzione di componenti delle
protesi e ortesi su misura, indicate nell’elenco 1 del nomenclatore sono prescritte
dallo specialista
3. autorizzazione: l’erogazione della prestazione è
autorizzata dall’azienda sanitaria locale di residenza dell’assistito, previa
verifica amministrativa della titolarità del diritto dell’assistito, della
presenza del piano riabilitativo-assistenziale individuale e della completezza
della prescrizione.
4. erogazione: all’atto dell’erogazione di un dispositivo su
misura, l’erogatore rilascia una certificazione di congruità attestante la
rispondenza del dispositivo alla prescrizione medica autorizzata, il suo
perfetto funzionamento e il rispetto delle normative in materia. La
certificazione è allegata alla fattura ai fini della corresponsione della
tariffa da parte dell’azienda sanitaria locale
5. collaudo e follow up: lo specialista prescrittore,
responsabile della conduzione del piano riabilitativo-assistenziale
individuale, esegue il collaudo dei dispositivi su misura inclusi nell’elenco 1
e nll’elenco 2A, e 2B qualora sia stata richiesta una una prestazione
specifica. Il collaudo consiste in una valutazione clinico-funzionale volta ad
accertare la corrispondenza del dispositivo erogato a quello prescritto e la
sua efficacia per lo svolgimento del piano.
LE TARIFFE.
All’articolo 2 dell’allegato 15 si specifica che le regioni e le aziende
sanitarie locali assicurano le prestazioni di assistenza protesica che
comportano l’erogazione dei dispositivi su misura inclusi nell’elenco 1 del
nomenclatore, avvalendosi di soggetti iscritti al registro istituito presso il
Ministero della salute (ai sensi
dell’articolo 11, comma 7, del decreto legislativo del 24 febbraio 1997, n. 46),
e accreditati dalle regioni ai sensi della normativa vigente. Dopo di che le
regioni e le aziende sanitarie locali definiscono gli accordi e stipulano i
contratti con gli erogatori di protesi e ortesi su misura accreditati. A quel
punto, le regioni adottano il proprio sistema tariffario ferme restando le
tariffe massime delle prestazioni di assistenza protesica fissate dal Ministero
della salute, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, previa
intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e
le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell’articolo 8-sexies,
comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive
modificazioni.
Pertanto, per ciò che riguarda l’erogazione dei dispositivi
protesici su misura (elenco 1), ci
sarà da attendere l’emanazione di un decreto del Ministro della salute di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze per la definizione delle
tariffe massime delle prestazioni previste dalle medesime disposizioni, previa
intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e
le province autonome di Trento e di Bolzano.
A stabilirlo è l’ultimo articolo, il n.64 del DPCM.
Inoltre la Commissione Nazionale di Revisione dei LEA deve
dare applicazione alle condizioni della Commissione Affari sociali della
Camera, che chiedevano, al punto 5, la tariffazione ed esclusione dalle gare
per le alcuni ausili (elencati al punto 5
delle stesse). Dovrà pertanto seguire un Decreto Ministeriale di
integrazione e aggiornamento del DPCM, riportante le tariffe dell’elenco 1 e
quelle degli ausili che la Commissione della Camera ha espressamente inteso
sottrarre all'acquisto mediante procedura pubblica.
A questo c’è da aggiungere che, nell'istituenda Commissione
per il monitoraggio dei LEA non è prevista alcuna rappresentanza dei Cittadini
(ad esempio di organizzazioni come la
FAVO-Federazione Italiana delle Associazioni di Volontariato in Oncologia; la
FISH-Federazione Italiana per il Superamento dell’Handicap; la FAIP-Federazione
Associazioni Italiane Paratetraplegici; Cittadinanzattiva; Federanziani Senior).
Ciò in aperta contraddizione con quanto scritto nel Patto
per la Salute (articolo 26), approvato dalla Conferenza Stato-Regioni, che
prevede la partecipazione delle Associazioni alle scelte socio-sanitarie. Ma
questo non accade, anzi il Patto viene sconfessato clamorosamente dal
Ministero.
° I LEA sono stati elaborati col fine di allargare il numero
dei potenziali fruitori/patologie, di contro, “risparmio a tutti i costi”.
Del resto è noto a tutti che gli 800 milioni di euro
stanziati dal Governo sono del tutto insufficienti e di questo la Conferenza
Stato Regioni in diverse occasioni si è lamentata.
° Sui dispositivi medici per persone incontinenti e stomizzate (pannoloni, cateteri, sacche e placche) non esiste più la libera scelta e gli addetti ai lavori (medici e infermieri) sanno bene le gravi conseguenze igieniche, relazionali e dermatologiche derivanti da tale decisione.
° Sui dispositivi medici per persone incontinenti e stomizzate (pannoloni, cateteri, sacche e placche) non esiste più la libera scelta e gli addetti ai lavori (medici e infermieri) sanno bene le gravi conseguenze igieniche, relazionali e dermatologiche derivanti da tale decisione.
A tal prososito, è doveroso sapere che non tutti i pazienti
possono fruire dell’identico dispositivo medico (stomia e cateteri) e non è affatto vero che le persone
colostomizzate con ernia peristomale o prolasso non possano irrigarsi.
° Nei LEA, per le persone incontinenti, stomizzate, non è
più precisato se serva o meno il riconoscimento dell’invalidità civile, come
previsto nell'ex Decreto Ministeriale 332/99 (con successive modifiche).
Infatti, col vecchio Nomenclatore Tariffario bastava una
semplice prescrizione specialistica per ottenere una sacca, un catetere o un
pannolone. Inoltre, tali dispositivi si ottenevano entro cinque giorni
lavorativi, poiché vitali.
° Per i pannoloni, stranamente, sono spariti gli standard
d’assorbenza e di conseguenza ogni azienda di settore è libera di fornire
quello che crede e come meglio crede, e, si badi bene, parliamo di oltre 362
milioni di euro all'anno (oltre all’IVA e
ai costi della filiera).
Una minore assorbenza comporta un maggior consumo di pannoloni e di conseguenza un maggior danno ambientale. Le continue vessazioni da parte di Regioni, Centrali d’acquisto e ASL in materia di dispositivi medici (sacche, placche, cateteri, irrigatori, pannoloni, traverse ecc.) violano il nuovo codice degli appalti pubblici, codice che dopo quarant'anni pone la “qualità” al primo posto.
Una minore assorbenza comporta un maggior consumo di pannoloni e di conseguenza un maggior danno ambientale. Le continue vessazioni da parte di Regioni, Centrali d’acquisto e ASL in materia di dispositivi medici (sacche, placche, cateteri, irrigatori, pannoloni, traverse ecc.) violano il nuovo codice degli appalti pubblici, codice che dopo quarant'anni pone la “qualità” al primo posto.
È da evidenziare infine che con le gare d’appalto è oggi
fondato il rischio di un monopolio. nazionale.
Che
dire poi della violazione della Convenzione ONU sui Diritti delle Persone con
Disabilità (articolo 26), in materia di qualità delle protesi motorie e dei
dispositivi medici?
° È molto grave che sulle protesi motorie e sui dispositivi medici non sia
previsto il “Diritto” ad un “Audit Civico” gratuito (articolo 26 del già citato Patto per la Salute, sottoscritto dalla
Presidenza del Consiglio e dalla Conferenza Stato Regioni). Audit da
effettuarsi in modo anonimo o meno, dalla Cittadinanza e/o dalle Associazioni
di categoria accreditate ai Comitati Consultivi Misti dalle Aziende Sanitarie
Locali o delle Centrali Acquisto. L’Audit dev’essere posto anche a carico delle
Centrali Acquisto Regionali e della CONSIP [Centrale Acquisti della Pubblica
Amministrazione, N.d.R.].
Da quanto esposto è evidente infatti che i LEA pubblicati in Gazzetta
Ufficiale, in molteplici settori hanno un fine di sola facciata e, di
conseguenza, all’applicazione seguirà il caos, e in quasi tutte le patologie
saranno in molti a rinunciare alla cura e prevenzione.
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