E’ stata approvata il 3 ottobre alla Camera la proposta di legge 1013
“Disposizioni per il coordinamento della disciplina in materia di abbattimento
delle barriere architettoniche”, che ora dovrà passare al Senato.
La proposta
di legge, che è composta di due articoli, contiene disposizioni finalizzate al
coordinamento e all'aggiornamento delle prescrizioni tecniche per
l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici pubblici e privati
e negli spazi e nei servizi pubblici o aperti al pubblico o di pubblica utilità
attualmente in vigore.
L’obiettivo è quello di uniformare i regolamenti in
vigore, o, meglio, rendere finalmente attuativo il regolamento già esistente.
OGGETTO DELLA PROPOSTA DI LEGGE.
La proposta di legge contiene disposizioni per
il coordinamento e l'aggiornamento delle vigenti prescrizioni tecniche per
l'eliminazione delle barriere archiettoniche , contenute nel D.P.R. 503/1996 e
nel D.M. 236/1989. Inoltre vengono disciplinati i compiti della commissione.
Si
tratta di una proposta di legge, che riproduce con qualche modifica il testo dell'A.S.
3650 della XVI legislatura, approvato in prima lettura dalla Camera (A.C.
4573).
Originariamente la proposta di legge era composta di un solo articolo; nel
corso dell'esame è stata poi recepita una condizione formulata nel parere della
V Commissione (Bilancio), pertanto alla proposta di legge è stato aggiunto
l'art.2 recante la clausola di invarianza finanziaria, che prevede nessun onere
per la finanza pubblica.
LA NORMATIVA VIGENTE.
Al momento attuale, per quanto riguarda l’abbattimaneto
delle barriere architettoniche, in Italia è vigente il regolamento di cui al
D.P.R. 24 luglio 1996, n. 503 che reca norme per l'eliminazione delle barriere
architettoniche negli edifici, negli spazi e nei servizi pubblici ed ha
sostituito, aggiornandole, le precedenti norme in materia dettate dal D.P.R. 27
aprile 1978, n. 384 (Regolamento di attuazione dell'art. 27 della L. 30 marzo
1971, n. 118, a favore dei mutilati e invalidi civili, in materia di barriere
architettoniche e trasporti pubblici).
Inoltre la legge n. 13 del 9 gennaio 1989 ha dettato disposizioni per favorire
il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici
privati.
In attuazione dell'art. 1, comma 2, di tale legge è stato emanato il
D.M. dei lavori pubblici n. 236 del 14 giugno 1989 recante "Prescrizioni
tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la
visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica
sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento e dell'eliminazione delle barriere
architettoniche".
Nella medesima legge n. 13 del 1989, agli articoli 4 e 5
sono previste inoltre norme per gli interventi riguardanti i beni sottoposti a
disposizioni di tutela per il loro valore paesaggistico o per l'esistenza di un
vincolo di natura storico ed artistico.
Ulteriori disposizioni sull'eliminazione o il superamento delle barriere
architettoniche sono altresì previste dall'art. 24 della legge 104/1992.
Queste
disposizioni di rango “primario” sono state riprodotte negli artt. da 77 ad 82
del schema di regolamento per l'eliminazione delle barriere architettoniche
(T.U. in materia edilizia), che costituiscono il capo III della parte II del
citato T.U. e che reca "Disposizioni per favorire il superamento e
l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati, pubblici e
privati aperti al pubblico".
LE NUOVE DISPOSIZIONI.
Stante questo panorama, la proposta di legge vuole
quindi intervenire per dare un ordine organico a queste disposizioni.
Vediamo
cosa prevedono i commi dei singoli articoli.
Il comma 1 dell'articolo 1 della proposta di legge prevede l'emanazione di un
decreto del Presidente della Repubblica, al fine di:
• assicurare l'unitarietà e l'omogeneità della normativa relativa agli edifici,
agli spazi e ai servizi pubblici, e della disciplina relativa agli edifici
privati e di edilizia residenziale pubblica;
• promuovere l'adozione e la diffusione della progettazione universale in
attuazione e in conformità ai princìpi espressi dalla Convenzione delle Nazioni
Unite sui diritti delle persone con disabilità.
Il comma 1 inoltre prevede che il nuovo provvedimento venga adottato entro sei
mesi dalla data di entrata in vigore della legge: da quel momento di prevede la
conseguente abrogazione dei regolamenti di cui al D.P.R. 503/1996 e al D.M.
236/1989, destinati ad essere sostituiti dal nuovo D.P.R. (lo stabilisce il
comma 2).
L’ITER DI ADOZIONE DEL NUOVO REGOLAMENTO.
Sempre il comma 1 dell’art. 1 chiarisce l’iter per l’adozione del nuovo regolamento. Rispetto a quanto previsto per l'adozione del D.P.R. 503/1996 e del D.M. 236/1989, l'iter per l'approvazione del nuovo regolamento è più articolato, prevedendo un decreto:
- su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto
con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro
dell'economia e delle finanze;
- previa deliberazione del Consiglio dei ministri;
- sentito il parere del Consiglio di Stato e, per i relativi profili di
competenza, il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, che si
esprime entro trenta giorni dalla richiesta;
-sentita la Conferenza unificata;
- acquisito il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia,
che si pronunciano entro trenta giorni dalla data dell'assegnazione dello
schema di decreto.
LA COMMISSIONE DI MONITORAGGIO AGGIORNAMENTO.
Il comma 3 dell’art. 1 prevede la
ricostituzione della commissione permanente già prevista dall'art. 12 del D.M.
236/1989 per l'aggiornamento e la modifica delle prescrizioni tecniche per
l'eliminazione delle barriere architettoniche.
La Commissione, che era stata
ricostituita con decreto n. B3/1/792 del 15 ottobre 2004 e che aveva concluso i
propri lavori il 26 luglio 2006 con una relazione e l'approvazione di uno
schema di regolamento per l'eliminazione delle barriere architettoniche
trasmesso al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per l'approvazione,
era stata soppressa in attuazione dall'articolo 12, comma 20, del decreto-legge
95 del 2012, che aveva previsto il trasferimento delle attività svolte dagli
organismi collegiali operanti presso le pubbliche amministrazioni, in regime di
proroga, ai competenti uffici delle amministrazioni stesse.
Alla nuova commissione, le cui nomine sono effettuate da parte del Ministero
dei trasporti, dopo aver sentito parere della Conferenza Stato-Regioni, sono
affidati i seguenti compiti:
• individuare la soluzione a eventuali problemi tecnici derivanti
dall'applicazione della normativa cui fa riferimento la proposta di legge;
• elaborare proposte di modifica e aggiornamento;
• adottare linee guida tecniche basate sulla progettazione universale ai sensi
dell'art. 4 comma 1, lettera f), della Convenzione delle Nazioni Unite del 13
dicembre 2006
• monitorare sistematicamente l’attività delle pubbliche amministrazioni (come
da attuazione dell'articolo 32 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, in tema di
adozione di piani di eliminazione delle barriere architettoniche.
In particolare, i commi 20-22 contengono disposizioni sui P.E.B.A. (https://controlebarriere.blogspot.it/2017/10/petizione-popolare-per-ladozione-dei.html), i piani di eliminazione delle barriere architettoniche che devono essere adottati da parte delle amministrazioni competenti per gli edifici pubblici non adeguati alle prescrizioni tecniche di cui al D.P.R. n. 384 del 1978 (ora sostituito dal D.P.R. 503/1996) prevedendo eventualmente l'intervento di un commissario in sostituzione delle amministrazioni medesime.
Si prevede inoltre che la ricostituzione della commissione debba avvenire
nell’ambito delle risolse già disponibili, e in ogni caso senza maggiori oneri
finanziari a carico delle casse pubbliche.
Per questo motivo è previsto che ai
componenti della Commissione non siano corrisposti compensi, gettoni di
presenza o rimborsi di spese.
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