Uno dei tanti casi di inaccettabile discriminazione, riguarda un giovane di Cosenza che si sposta su una sedia a rotelle, cui è
stato vietato l’accesso in un bar.
Ancora una volta, dunque, è necessario da
una parte ricordare che anche i locali privati aperti al pubblico devono per
legge essere accessibili in tutto o in parte alle persone con disabilità,
dall’altra auspicare che i Sindaci e le altre Autorità intervengano per questo
e per altri casi di discriminazione riguardanti edifici, locali, spazi e mezzi
pubblici e privati non accessibili alle persone con disabilità.
Se poi, come in questo caso, ci sono barriere o se il pavimento del bar si dovesse rovinare al passaggio di una
carrozzina, è stato evidentemente commesso un errore progettuale e il
proprietario è tenuto a rimuovere tutti gli ostacoli esistenti e a garantire
l’accessibilità a tutti.
In caso contrario l’autorizzazione potrebbe anche
essere ritirata.
All’articolo 24, comma 7, la Legge Quadro 104/92 prevede che «tutte le opere
realizzate negli edifici pubblici e privati aperti al pubblico in difformità
dalle disposizioni vigenti in materia di accessibilità e di eliminazione delle
barriere architettoniche, nelle quali le difformità siano tali da rendere
impossibile l’utilizzazione dell’opera da parte delle persone handicappate,
sono dichiarate inabitabili e inagibili. Il progettista, il direttore dei
lavori, il responsabile tecnico degli accertamenti per l’agibilità o
l’abitabilità ed il collaudatore, ciascuno per la propria competenza, sono
direttamente responsabili. Essi sono puniti con l’ammenda da lire 10 milioni a
lire 50 milioni e con la sospensione dai rispettivi albi professionali per un
periodo compreso da uno a sei mesi».
Nello specifico del caso citato, poi, l’articolo 7,comma 4 della Legge
Regionale della Calabria sulle barriere architettoniche (8/98) prevede che il
Sindaco verifichi «la rispondenza alle prescrizioni indicate ai commi
precedenti sia nell’esame dei progetti in sede di rilascio dell’autorizzazione
o della concessione edilizia, sia nel controllo di quanto eseguito in sede di
rilascio del certificato di abitabilità o agibilità».
Infine, va sempre ricordato che nel 2006 è stata approvata in Italia la Legge
67 per la tutela giudiziaria delle persone con disabilità vittime di
discriminazioni, le cui finalità sono quelle di promuovere la «parità di
trattamento e delle pari opportunità nei confronti delle persone con
disabilità» ai sensi dell’articolo 3 della nostra Costituzione. Chi discrimina
potrebbe pertanto anche essere denunciato.
Mi auguro a questo punto che i Sindaci e le altre Autorità intervengano per
questo e per altri casi di discriminazione riguardanti edifici, locali, spazi e
mezzi pubblici e privati non accessibili alle persone con disabilità.
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